Abusi edilizi in via delle Begonie, doppia condanna


Dopo la condanna definitiva nel procedimento civile, per la Tamarix è arrivata anche quella in primo grado del Tribunale di Ascoli nel procedimento penale. “Le villette costituiscono un potenziale pericolo per l’incolumità dei residenti” afferma il consulente di parte

Nuovo importante capitolo giudiziario nell’incredibile telenovela delle villette abusive in via delle Begonie. Dopo quella in sede civile, nei giorni scorsi per l’impresa che ha realizzato e messo in vendita le villette (la Tamarix) è arrivata anche la condanna nel procedimento penale. Il Tribunale di Ascoli, presieduto dal giudice D’Ecclesia, ha infatti condannato i titolari dell’impresa e il direttore dei lavori ad un’ammenda di 400 euro ciascuno (pena sospesa). Ma se il procedimento penale è solamente al suo primo atto, con l’avvocato degli imputati che ha annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione, quello civile è arrivato alla sua conclusione, con la sentenza della Corte di Appello di Ancona (che è esecutiva) che ha confermato la sentenza di primo grado, condannando la Tamarix al pagamento di 420 mila euro in cambio della restituzione dell’immobile.

In realtà la sentenza di secondo grado del procedimento civile è arrivata dopo una lunghissima attesa, visto che quella di primo grado era stata emessa dal Tribunale di Ascoli nel maggio 2015. Solo che la Prima Sezione della Corte di Appello di Ancona dal novembre 2019 ha dovuto attendere quasi 3 anni che il Tribunale di Ascoli le inviasse il fascicolo di primo grado che era in quella parte degli archivi dove era presente il divieto di accesso per la presenza di amianto.  Ma 7 anni di at­te­sa (dal primo grado all’appello in sede civile) sono un’i­ne­zia in una sconcertante vi­cen­da che si tra­sci­na ad­di­rit­tu­ra dal 1996.

Quan­do il Co­mu­ne ri­la­sciò con­ces­sio­ne edi­li­zia n. 62/​​96 per la rea­liz­za­zio­ne di quat­tro schie­re di vil­let­te, per com­ples­si­vi 28 al­log­gi. Che, per ma­gia, al ter­mi­ne dei la­vo­ri di­ven­te­ran­no 40, ben 12 in più di quan­ti pre­vi­sti nel­la con­ces­sio­ne edi­li­zia stes­sa. Un chia­ro ed evi­den­te abu­so che non sa­reb­be mai ve­nu­to a gal­la (nel 2003 il di­ret­to­re dei la­vo­ri ave­va at­te­sta­to la con­for­mi­tà del­l’o­pe­ra ai pro­get­ti ap­pro­va­ti) se nel no­vem­bre del 2003 una cop­pia di spo­si non aves­se ac­qui­sta­to una del­le vil­let­te del­la schie­ra C (con ben 16 vil­let­te in­ve­ce del­le 11 pre­vi­ste dal­la con­ces­sio­ne edi­li­zia), con la par­te ven­di­tri­ce (la Ta­ma­rix) che, al­l’at­to del­l’ac­qui­sto, as­si­cu­ra­va che era tut­to in re­go­la, che era sta­ta pre­sen­ta­ta al Co­mu­ne di­chia­ra­zio­ne per il ri­la­scio del­l’a­bi­ta­bi­li­tà. Da quel mo­men­to, però, per quel­la sfor­tu­na­ta cop­pia ini­zia­va un in­cu­bo dal qua­le sem­bra qua­si im­pos­si­bi­le usci­re fuo­ri. Emer­ge­va, in­fat­ti, che la Ta­ma­rix già mesi pri­ma ave­va pre­sen­ta­to al Co­mu­ne istan­za di va­rian­te a sa­na­to­ria per le schie­re C e D, con la rap­pre­sen­ta­zio­ne di uno sta­to dif­for­me sia dal­la con­ces­sio­ne ori­gi­na­ria, sia allo sta­to at­tua­le.

Istan­za, però, nep­pu­re av­via­ta (se­con­do il Co­mu­ne per­ché “non è sta­to com­ple­ta­to l’i­ter bu­ro­cra­ti­co-edi­li­zio re­la­ti­vo a det­ta con­ces­sio­ne”), con la stes­sa Ta­ma­rix che nel­l’ot­to­bre 2004 pre­sen­ta­va ri­chie­sta di so­spen­sio­ne del­la do­man­da stes­sa. Il suc­ces­si­vo 17 di­cem­bre, poi, chie­de­va con­do­no edi­li­zio sul­la base del­la leg­ge re­gio­na­le Mar­che n.23/​​2004 che, però, ave­va fis­sa­to al 10 di­cem­bre 2004 il ter­mi­ne ul­ti­mo per pre­sen­ta­re l’i­stan­za di con­do­no. In un pae­se ci­vi­le il di­scor­so si sa­reb­be chiu­so lì, con tut­te le con­se­guen­ze che ciò avreb­be com­por­ta­to. In quel me­ra­vi­glio­so po­sto che è il ca­po­luo­go pi­ce­no quasi 20 anni dopo sia­mo an­co­ra alla fase istrut­to­ria di un con­do­no fuo­ri tem­po mas­si­mo! Per quel­la cop­pia, in­ve­ce, è sta­to un cre­scen­do di an­sie e pre­oc­cu­pa­zio­ni, con il cer­ti­fi­ca­to di agi­bi­li­tà/​​abi­ta­bi­li­tà che non ar­ri­va­va, fino alla scon­cer­tan­te sco­per­ta.

Allo Spor­tel­lo uni­co per l’e­di­li­zia è emer­so in­fat­ti che non era mai sta­ta pre­sen­ta­ta al­cu­na ri­chie­sta di agi­bi­li­tà/​​abi­ta­bi­li­tà, né la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà de­gli im­pian­ti elet­tri­co e del gas. Inol­tre non era­no sta­ti de­po­si­ta­ti pres­so il Ge­nio ci­vi­le i cal­co­li strut­tu­ra­li, il col­lau­do sta­ti­co del­la strut­tu­ra e la con­for­mi­tà alla nor­ma­ti­va in ma­te­ria si­smi­ca. Dopo aver cer­ca­to inu­til­men­te un ac­cor­do, alla cop­pia non re­sta­no che le vie le­ga­li, con tan­to di de­nun­ce ci­vi­li e pe­na­li. Il giu­di­zio pe­na­le, che vede sul ban­co de­gli im­pu­ta­ti con l’ac­cu­sa di gra­vi abu­si edi­li­zi i due soci del­la Ta­ma­rix e il di­ret­to­re dei la­vo­ri, si è aper­to nel­l’ot­to­bre 2015 ma tra rin­vii per vari mo­ti­vi, com­pre­so ter­re­mo­to e co­vid, sono nei giorni scorsi è arrivata la prima sentenza.

Nel pro­ce­di­men­to ci­vi­le, in­ve­ce, dopo quella di pri­mo gra­do che ha con­dan­na­to la Ta­ma­rix alla re­sti­tu­zio­ne del prez­zo pa­ga­to dal­la cop­pia ascolana per l’ac­qui­sto del­la casa, al ri­sar­ci­men­to dan­ni per poco meno di 70 mila euro e al pa­ga­men­to del­le spe­se pro­ces­sua­li, nei mesi scorsi  è ar­ri­va­ta an­che la con­fer­ma del­la con­dan­na nel pro­ce­di­men­to di ap­pel­lo. “Il Ctu – si legge nelle motivazioni della Corte di Appello di Ancona – ha accertato che non solo che in realtà alcuna richiesta ritualmente avanzata è stata richiesta dalla Tamarix srl ma anche che l’abitabilità è stata formalmente negata per mancato completamento dell’iter burocratico relativo alla concessione”.

Nel caso di specie – si legge ancora nelle motivazioni – il Ctu ha accertato che il certificato di abitabilità non è stato rilasciato in considerazioni degli abusi edilizi commessi dall’impresa costruttrice e venditrice. La violazione di tale obbligo non è sanabile dalla mera circostanza che il venditore, al momento della stipula, abbia già presentato una domanda di condono per sanare l’irregolarità amministrativa dell’immobile. Peraltro nella specie, acclarato che dopo 12 anni non è stata ottenuta una sanatoria per i gravi abusi edilizi che sono riferibili all’intero edificio, oltre alla porzione immobiliare venduta agli odierni appellati, è conforme a giustizia la statuizione sulla domanda di risoluzione e le conseguenti pronunce restitutorie e risarcitorie”.

Le villette a schiera della Tamarix sono prive di calcoli strutturali asseverati depositati presso il Genio Civile. Gli unici calcoli depositati in tal senso fanno riferimento ad un involucro edilizio (di 28 unità immobiliari) che risulta del tutto estraneo a quello realizzato (di 40 unità immobiliari). In generale è vero, come afferma l’avvocato della Tamarix, che in caso di assenza del collaudo statico, esso può essere sostituito dall’Idoneità statica, ai sensi dell’art.17, comma 3 della Legge Regionale 20 aprile 2015, n.17, come modificato dall’art.35, L.R. 18 aprile 2019, n.8. Ma nel caso di via delle Begonie l’idoneità statica è inefficace in senso tecnico-giuridico, per assenza totale di calcoli sismici asseverati depositati presso il Genio Civile” sottolinea l’ing. Bernabei consulente tecnico di quella coppia. Che, poi, sottolinea un aspetto di certo non secondario.

Così le villette costituiscono difatti un potenziale pericolo per l’incolumità dei residenti – afferma –  come riportato in tre distinte consulenze tecniche d’Ufficio depositate da anni presso il Tribunale di Ascoli, a firma rispettivamente dell’ing. Pierluigi Pelliccioni, dell’ing. Bruno Vitaletti e del geom. Gabriele Di Natale del Collegio dei Geometri di Teramo. Un fatto certamente grave. I miei clienti hanno informato il Comune di Ascoli, tramettendo le suddette tre perizie agli uffici comunali preposti, ma senza esito”. Chissà perché ma il disinteresse dell’amministrazione comunale non sorprende…

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