Piscina comunale senza pace: il Tribunale di Ascoli “inchioda” il gestore e il Comune


Accolto il ricorso, la società che gestisce la struttura comunale (la Sport Smile) dovrà consentire alla Waterlife, previa idonea programmazione, l’utilizzo della piscina comunale e dei locali della segretaria. Critiche al Comune per la mancata “attività di vigilanza”

Per il momento è chiusa (da 6 giorni) in seguito alle analisi che hanno rilevato “la presenza di agenti patogeni”. Ma da quando riaprirà al pubblico (si spera prima possibile), molto presto le cose potrebbero cambiare nella piscina comunale. Anche gli atleti della più importante società ascolana, l’Albatros Nuoto, potranno finalmente tornare a nuotare e a prepararsi nella struttura comunale.

Lo sancisce una sentenza del Tribunale di Ascoli, Prima Sezione Civile, che ha pienamente accolto il ricorso della società cooperativa sportiva dilettantistica Waterlife (a cui è legata l’Albatros stessa) condannando l’attuale gestore della struttura comunale, la Sport Smile. La sentenza, che in realtà risale al 3 dicembre scorso ma è stata notificata in questi giorni alle parti, è firmata dal giudice Anna Maria Teresa Gregori e condanna la società che gestisce la piscina alla predisposizione del “piano delle attività” in modo da consentire alla Waterlife, previa idonea programmazione, l’utilizzo della piscina e dei locali della segreteria ed a mettere a disposizione i documenti e i beni di sua proprietà custoditi nella segreteria stessa.

La Sport Smile, inoltre, è stata condannata a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che ammontano a 2.200 euro oltre iva e 15% delle spese generali. Un successo pieno e su tutti i fronti per la Waterlife, che ha visto riconosciuto dal tribunale di Ascoli il suo diritto a continuare ad utilizzare la piscina e i locali della segreteria, sancito da una sentenza che solleva non pochi dubbi sul comportamento dell’attuale gestore e, soprattutto, su quello tenuto in questi mesi dall’amministrazione comunale. Tutto è legato al discusso e discutibile bando per la gestione della piscina comunale che, oltre alle polemiche e ai dubbi sollevati già in sede di predisposizione del bando stesso, ha comportato un lungo periodo di chiusura, ben oltre i tempi previsti.

Alla riapertura dell’impianto (nel maggio scorso, con mesi e mesi di ritardo), per i vecchi gestori, per le società e per gli atleti ad essi legati di fatto la struttura è diventata “off limits”, nonostante sia il capitolato di gara che il regolamento delle scuole nuoto prevedessero espressamente che una consistente parte di spazi e orari fossero messi a disposizione delle associazioni o società sportive non legate al concessionario. Di qui il ricorso d’urgenza al Tribunale di Ascoli da parte della Waterlife per ottenere “provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole della società Sport Smile e condannare quest’ultima alla predisposizione del “piano delle attività” chiaro e fruibile e del disciplinare circa le modalità di utilizzo degli spazi d’acqua e i relativi costi, a comunicare le modalità ed i tempo per presentare la domanda di utilizzo delle vasche, nonché a consentire alla Waterlife, previa idonea programmazione, l’utilizzo della piscina comunale e dei locali della segreteria”.

Nel ricorso la Waterlife, dopo aver evidenziato quanto svolto in questi anni con l’Albatros Nuoto e con la società “Gente di Nuoto”, come ex gestore della piscina e nel settore del nuoto agonistico, e dopo aver evidenziato come con le due società ha condiviso i locali segreteria dove venivano archiviati i registri con i nominativi ed altri dati sensibili degli iscritti e dei tesserati, ha ripercorso le fasi che hanno portato a questa situazione. Dal bando effettuato dal Comune, il cui capitolato di gara (così come il regolamento scuole nuoto) prevedeva che al concessionario fossero destinate solo una parte delle attività da svolgere in piscina, fino all’inaugurazione della ristrutturata piscina il 28 maggio scorso e la successiva riapertura ufficiale il successivo 10 giugno.

Ha poi sottolineato come più volte, attraverso una serie di raccomandate (ben 5 da settembre 2016 a maggio 2017) ha chiesto al Comune e alla Sport Smile di conoscere il cronoprogramma dei lavori e la data di riapertura dell’impianto, ma anche (ai nuovi gestori) di rendere nota al più presto la pianificazione relativa allo sfruttamento delle vasche, con le modalità e i tempi per presentare poi la richiesta di utilizzo, ed i criteri per la ripartizione degli spazi interni da adibire a segreteria. Richieste sempre ignorate, con la conseguenza che in tal modo le è stato impedito di svolgere la propria attività all’interno della piscina.

Sempre nel ricorso, poi, si sottolinea come tempi e spazi di utilizzo delle vasche sono stati riconosciuti solo alla società sportiva dilettantistica Nuovo Mondo Acquatico che però è una gemmazione del gestore stesso (il socio unico della Sport Smile è anche socio maggioritario di quella società), in palese contrasto con il capitolato speciale di gara. Secondo la Waterlife, quindi, il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal mancato utilizzo della struttura pubblica configurerebbe il cosiddetto “periculum in mora” (danno causato dal ritardo).

Di contro la Sport Smile si è difesa sostenendo innanzitutto che il piano delle attività era allegato alla domanda di partecipazione al bando e che, comunque, la mancanza del piano deve semmai essere imputata al Comune nel suo esercizio di controllo (sottolineando comunque che il Comune avrebbe trasmesso il piano alla Waterlife il 23 ottobre scorso) e che la società Nuovo Mondo Acquatico non è agonistica e, quindi, può partecipare all’utilizzo della piscina. Infine ha sostenuto che non esiste alcun danno da ritardo in quanto “il concessionario non ha mai dato una risposta negativa alla ricorrente ma sta solo esaminando le varie richieste arrivate per una migliore organizzazione degli spazi e, comunque, la Waterlife, oltre alla piscina privata Tonic, può usufruire nelle vicinanze delle piscine di Grottammare, San Benedetto, Castel di Lama, Massignano, Sant’Egidio alla Vibrata e Fermo”.

Di fronte a queste ultime argomentazioni era praticamente impossibile decidere in maniera differente, non accogliere in pieno il ricorso della Waterlife. Lo stesso giudice non può fare a meno di sottolineare il fatto che, comunque, eventualmente il piano delle attività sarebbe stato inviato estremamente in ritardo (solamente il 23 ottobre), anche se poi in realtà la società ricorrente non lo ha mai ricevuto. E, al tempo stesso, non può fare a meno di evidenziare come la stessa Sport Smile ha ammesso di non aver dato alcuna comunicazione alla ricorrente sostenendo che “sta esaminando le varie richieste arrivate” ma, come sottolinea il giudice, “senza però fornire prova di avere ricevuto offerte in corso di vaglio”.

Più in generale nella sentenza viene sottolineato come “è onere del concessionario porre i servizi a disposizione degli utenti privati con lealtà, trasparenza e uguaglianza e nel rigoroso rispetto degli obblighi imposti sia nel capitolato di gara, sia nel regolamento delle scuole nuoto”. E non ci sono dubbi quali siano questi obblighi, visto che nell’art. 5 del capitolato “risulta che il concessionario ha il dovere di redigere il piano delle attività nel quale devono essere indicati gli spazi utilizzabili e la distribuzione temporale delle stesse, lasciando almeno il 40% delle corsie a disposizione delle associazioni o società sportive non legate al concessionario o gemmazione dello stesso”, mentre il regolamento delle scuole nuoto all’art. 1 prevede che “l’utilizzo delle vasche sia riservato al 50% al concessionario e al residuo 50% alle associazioni sportive”.

Lo stesso regolamento, inoltre, all’art. 4 prevede “l’utilizzo delle segreterie nei locali della piscina”. E’ poi considerato grave, a giudizio del giudice, il fatto che “sia stata concessa operatività all’interno della piscina comunale, peraltro con priorità rispetto alle altre associazioni, alla società Nuovo Mondo palesemente collegata al gestore”. Un fatto che secondo la sentenza “costituisce violazione del capitolato di gara e disparità di trattamento rispetto alla società ricorrente”. Per il giudice Gregori, quindi, è pienamente provato il grave pregiudizio che sta subendo la società ricorrente, risultando di conseguenza provato ed esistente il “danno causato da ritardo” (periculum in mora).

Pur non essendo direttamente parte in causa nel procedimento, non mancano nella sentenza riferimenti non certo positivi nei confronti del Comune. Più volte, infatti, il giudice sottolinea ed evidenzia le violazioni al capitolato di gara del bando comunale messe in atto dalla società Sport Smile (violazione dell’art. 4 e dell’art. 5). La violazione di uno degli articoli del capitolato in genere può portare anche alla revoca dell’affidamento stesso. Nessuno si spingerebbe a chiedere un simile intervento, ma il minimo che l’amministrazione comunale possa fare è pretendere almeno il pieno rispetto di quanto da stabilito nel bando comunale.

L’inerzia del concessionario – si legge nella sentenza – ben può essere supplita dall’ente concedente, nella specie il Comune di Ascoli, nell’ambito della sua doverosa attività di vigilanza, rientrando di conseguenza quanto richiesto nell’ambito dell’art. 614 bis cpc”. Attività di vigilanza che, è del tutto evidente, fino ad ora non è mai stata attuata. La speranza è che almeno ora, che c’è una chiara ed inequivocabile sentenza del Tribunale di Ascoli, l’amministrazione comunale abbia almeno la decenza di vigilare affinchè la sentenza stessa abbia reale e concreta applicazione.

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