Il silenzio delle innocenti


“Ha detto basta ma non ha urlato”. Con questa l’incredibile motivazione il tribunale di Torino ha assolto dall’accusa di violenza sessuale un uomo. E secondo la Cassazione è giusto applicare le attenuanti se  lo stupro è stato commesso sotto l’effetto dell’alcol

In principio furono i jeans. La Cassazione, con una sentenza che all’epoca (1999) fece inorridire, provocando una vera e propria sollevazione, stabilì che non poteva esserci stupro perché la ragazza indossava i jeans e, quindi, non era logico pensare ad una violenza. Da allora ci sono state altre sentenze che ci hanno fatto vergognare del nostro sistema giudiziario, che ci hanno fatto pensare quanto drammatica possa essere ancora oggi, nel 2017, la condizione della donna nel nostro paese, soprattutto per quanto riguarda certi delicati temi. Però 2 anni fa, dopo l’incredibile sentenza della Corte Federale del Canada (presieduta da Robin Camp), che ha assolto un presunto stupratore perché la ragazza avrebbe potuto” rifiutare la penetrazione chiudendo le gambe”, avevamo pensato che comunque, pur con tutte i nostri limiti, mai saremmo potuto cadere così in basso.

Già, lo credevamo fino a qualche giorno fa. Poi è arrivata la vergogna della sentenza del tribunale di Torino che davvero va oltre ogni peggiore immaginazione. Il giudice Diamante Minucci ha assolto un uomo dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna perché, così si legge nelle motivazioni della sentenza, la sventurata avrebbe detto solamente “basta senza gridare”. Sembrava impossibile ma quel giudice di Torino è riuscito a cadere ancora più in basso di quello canadese. Ma, quel che è peggio, è che la notizia di questa ignobile sentenza è quasi passata sotto silenzio, senza neppure provocare quel clamore, quello scandalo, quella durissima reazione che provocò nel 1999 la sentenza sui jeans (e negli anni seguenti altre sentenze simili).

Speriamo davvero di sbagliare, ma la sensazione che si ricava è che ormai ci siamo quasi abituati a queste indecenze, che riteniamo queste vergognose espressioni della nostra giustizia (ma si può ancora continuare a definirla tale?) quasi come episodi folkloristici. Sembra incredibile che ci sia bisogno di fermarsi a disquisire sulla sconcertante assurdità di motivare un’assoluzione con una simile motivazione. Perché non ci spiega il giudice Minucci, vista la sua “bizzarra” teoria, qual è il limite di decibel oltre il quale si può parlare di stupro? Magari aggiungendo uno dei più vecchi e dei più ridicoli  tra i luoghi comuni sulle donne, cioè che quando dicono no in realtà vorrebbero dire si. Quindi quel “basta”, per giunta sussurrato con un filo di voce, magari secondo il giudice non era altro che un implicito invito ad andare avanti.

Non so voi, ma per noi è difficile contenere il senso di nausea e il senso di rabbia nel parlare e nell’affrontare questa vicenda. Già rabbia, neppure più quella è rimasta a Laura, alla vittima di questa vergognosa sentenza, un manifesto che potrebbe cancellare anni e anni di dura battaglia, di immani sforzi per cercare di far capire alle vittime di uno stupro quando sia fondamentale e necessario fare quel determinato passo, sicuramente difficilissimo e dolorosissimo, trovare la forza e il coraggio di denunciare la violenza subita. Per anni abbiamo ascoltato i dati che ci dicevano come neppure il 50% delle donne che nel corso della propria vita hanno subito violenza hanno avuto la forza di denunciare. Anni di battaglia, svaniti in un attimo, cancellati da quelle poche parole scritte dal giudice di Torino.

Ora non denuncerei più, da giorni mi chiedo chi me l’ha fatto fare” afferma Laura riuscendo a stento a trattenere le lacrime. Alla lettura della sentenza in tribunale è svenuta, soccorsa dai colleghi che l’hanno aiutata e seguita e dalla moglie dell’accusato, in attesa del divorzio, che ha affrontato tutto il processo a fianco della vittima. “E poi ci meravigliamo che le donne tacciano di fronte alla violenza subita – esclama l’avvocato della donna – mi viene al sangue agli occhi al pensiero di quanto assurda sia questa sentenza. Quando è arrivata la prima volta da me non riusciva a parlare, piangeva. Ha dovuto fare un duro percorsa con una psicologa per iniziare a tirare fuori le cose, solo ora con una psicoterapeuta sta affrontando il problema dei traumi del passato”.

C’è davvero da rabbrividire nel leggere le motivazioni di quella sentenza, con quel “ha detto solo basta, non ha urlato”  che è solo l’apice di una serie di considerazioni agghiaccianti. Per il giudice il fatto che la donna per lungo tempo non dice nulla, non denuncia, continua a svolgere il suo lavoro, senza dare segni di grave crisi emotiva sono tutti atteggiamenti incompatibili con l’eventuale violenza subita. Una specie di trattato di psicologia da fare invidia a Pippo e Topolino, una serie di amenità che non ha eguali. Il guaio è che a scrivere e a sostenere quelle cose non sono quattro amici al bar tra una bevuta e una partita a carte, è un giudice che con quelle motivazioni, con quella invereconda sentenza ha inferto una nuova pesante violenza a quella povera ragazza.

Sembra incredibile che ancora oggi si debba riaffermare il fatto, come si legge in una dura nota della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, che “dire no, anche con un filo di voce deve essere sufficiente a fermare un uomo”.  Il guaio è che, se davvero in questo caso si è toccato il punto più basso,  già negli ultimi anni il nostro sistema giudiziario aveva mostrato sul tema il peggio di se. Come dimenticare, ad esempio, la sentenza della Cassazione che nel 2014 aveva sancito che, anche se c’è un rapporto completo, anche in presenza di uno stupro è possibile applicare le attenuanti. In altre parole per i giudici anche chi è imputato di stupro può ottenere lo sconto che spetta a chi ha commesso un fatto di minore gravità.

A rendere più sconcertante quella sentenza c’era il fatto che il pronunciamento della Cassazione riguardava nello specifico una vicenda accaduta a Venezia, in particolare in una situazione nella quale le violenze sarebbero state commesse sotto l’influenza dell’alcol. E partendo da questa aberrazione i giudici ne avevano aggiunte delle altre, sottolineato come in questi casi assumono rilievo una serie di indici, come il grado di coartazione esercitato sulla vittima (come se in uno stupro ci possano essere diversi gradi  di coercizione nei confronti della vittima), le condizioni fisiche e mentali di quest’ultima ( di grazia, quali particolari condizioni della vittima potrebbero mai costituire circostanza attenuante?), il danno arrecato alla stessa in termini psichici (quindi se mai la vittima di uno stupro non è sull’orlo della disperazione è giusto attribuire le circostanze attenuanti all’imputato?). Sembra incredibile, eppure quella sentenza non è certo un caso isolato, la Cassazione negli ultimi anni ci ha regalato altre simili “perle”.

Come dimenticare, ad esempio, il pronunciamento nel 2015 su uno dei casi più discussi degli ultimi anni, l’assoluzione da parte del Tribunale di Firenze nei confronti del branco (6 ragazzi) che per diverse ore aveva sottoposto a violenza una ragazza di 23 anni. “Ha una condotta sregolata, una vita non lineare, una sessualità confusa – si legge nelle motivazioni con le quali la Cassazione conferma il giudizio del tribunale di Firenze – è un soggetto provocatorio, esibizionista, borderline”. “E’ un soggetto fragile ma al tempo stesso creativo – prosegue la sentenza – in grado di gestire la sua bisessualità, di avere rapporti fisici occasionali di cui nel contempo non era convinta”.

E allora, secondo la ratio dei giudici della Cassazione, si può credere che un soggetto così disinibito pur se diceva di non volere, in realtà non era d’accordo e non era consenziente? Tra l’altro nell’occasione la ragazza era ubriaca (quindi il suo no per i giudici aveva meno valore), anche se secondo la Cassazione era “presente a se stessa”. Ora la logica non ci permette di comprendere come sia possibile che una persona sia al tempo stesso ubriaca ma “presente a se stessa”, ma il vero punto è che se davvero quel soggetto così disinibito è considerato “fragile”, non dovrebbe forse essere maggiormente protetto? “Il gruppo di ragazzi – aggiungono i giudici – potrebbe aver mal interpretato la disponibilità della vittima”.

Cioè la ragazza non voleva, ma i 6 pensavano il contrario, quindi non può essere uno stupro, se mai si può parlare di uno spiacevole malinteso. Sinceramente vorremmo essere noi ubriachi per poter pensare che simili nefandezze sono frutto solo del troppo alcol ingurgitato e non, come purtroppo è,  la cruda realtà. La differenza con quanto accaduto nei giorni scorsi a Torino è che allora, così come in altre circostanze simili, quelle sentenze provocarono un moto di rabbia, una dura reazione. A Firenze per giorni si susseguirono manifestazioni, dopo la famosa sentenza sui jeans ci fu addirittura una presa di posizione comune di molte parlamentari dei vari schieramenti. Questa volta, invece, la cosa è passata quasi sotto silenzio, qualche commento sui social, qualche citazione sulle prime pagine dei giornali ma poi più nulla, come se ormai simile sconcezze fossero normali, fisiologiche.

Desolante, purtroppo non sorprendente. Qualche mese fa, ad esempio, l’intero paese di Melito di Porto Salvo (sindaco e parroco in testa) si erano schierati in difesa di un gruppo di 9 ragazzi tra i 18 e i 30 anni, accusati di aver violentato per anni una ragazzina che, all’inizio della vicenda, aveva appena 14 anni, sostenendo che quella ragazzina “se l’è andata a cercare, lo vedevano tutti come si vestiva”, che “le vere vittime sono quei ragazzi”. Le sentenze e le motivazioni della Cassazione e di quel giudice di Torino, in fondo, non sono altro che la riproposizione di quelle posizioni. Potremmo anche essere nel ventunesimo secolo, ma il sentire comune ancora è da primi del novecento. “Non ha urlato”, “ha detto solo basta a bassa voce”, “era ubriaca”, “indossava i jeans”, “vestiva in maniera provocante”, “era molto disinibita”.

Tutte quelle affermazioni che ritroviamo scritte nelle motivazioni di alcuni tribunali e della Cassazione altro non sono che la riproposizione di quel “se l’è andata a cercare” che ci riporta indietro di 100 anni. Eppure la legge, la numero 66 del 15 febbraio 1996, parla chiaro: “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni“. Nessun articolo, nessun comma della legge sulla violenza sessuale fa  riferimento a come è vestita una ragazza, ai decibel necessari per urlare il proprio no, al fatto se la ragazza stessa sia timida o disinibita. E che “no basta”, che sia sussurrato o che sia urlato, equivale sempre e comunque all’affermazione di una volontà ben precisa.

Non ci possono essere dubbi in proposito, come non ce ne sono che certe invereconde sentenze sono esse stesse una nuova violenza, un’ignobile forma di umiliazione per chi già ha avuto la terribile sventura di subire uno stupro

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